Legge di stabilità

Le novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (“legge di stabilità 2016”). (G.U. Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

La legge di stabilità 2016 contiene, in un unico articolo composto di 999 commi, alcune novità importanti, specie per il settore immobiliare, per chi possiede, intende acquistare o locare un immobile. Le seguenti disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

Vediamo, in sintesi, le novità di maggiore interesse anche per quanto attiene la professione di agente immobiliare e mediatore creditizio.

  • La soglia dell’uso del contante. Dal 1° gennaio 2016 la soglia dell’uso del contante sale da 1.000 euro a 3.000,00 euro. E’, pertanto, consentito effettuare pagamenti in contanti fino ad un massimo di 2.999,00 euro, anche per i canoni di locazione di unità abitative (la soglia scende a 1.000,00 euro per i money transfer e per i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione). La legge di stabilità si è però limitata alla modifica dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007, mentre nulla dice riguardo al disposto del successivo comma 5; ne consegue che per gli assegni bancari e postali permane l’obbligo della clausola di non trasferibilità a partire da 1000 euro, oltre quello relativo all’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario. Inoltre, è consentito l’utilizzo delle carte di credito o di debito anche per importi inferiori a 5 euro, a meno che non ci sia un’oggettiva impossibilità tecnica.

Per pagare con carta di credito non è più indispensabile esibire un documento di riconoscimento. Pertanto, se un cliente si veda negata la possibilità di provvedere al pagamento in maniera elettronica a causa del rifiuto di mostrare il proprio documento di identità, potrà tutelarsi sporgendo denuncia contro l’esercizio commerciale o il professionista.

  • Detrazioni fiscali per chi acquista da un’impresa di costruzione. Colui che acquista dall’impresa di costruzione potrà detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2016, di abitazioni di classe energetica A o B. L’importo potrà essere detratto dall’Irpef dell’acquirente in dieci anni. Ciò consente di dimezzare, di fatto, l’aliquota Iva, dal 4% al 2% per la prima casa, dal 10% al 5% per le altre abitazioni, e dal 22% all’11% per le case di lusso.
  • Abolizione della TASI e modifiche all’IMU. Non è più dovuta la TASI per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso. E’ soppressa l’IMU sui terreni agricoli e sui macchinari funzionali al processo produttivo (cd. imbullonati); sono esclusi i proprietari di terreni di pianura che non siano coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti alla previdenza agricola.

In particolare:

− la casa assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio per gli immobili è assimilata all’abitazione principale;

− per gli immobili locati a canone concordato (ossia contratti agevolati 3+2, per studenti universitari e a uso transitorio) l’IMU e la TASI sono ridotte del 25%;

− per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (il beneficio vale anche per la seconda casa posseduta nello stesso comune adibita ad abitazione principale).

Dal 1° gennaio 2016 l’IMU non è, altresì, dovuta per i terreni:

ricadenti in aree montane o di collina;

posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

ubicati nei comuni delle isole minori;

con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

  • Il leasing immobiliare ad uso abitativo. Con tale innovazione, la legge di stabilità per il 2016 intende promuovere lo strumento del leasing per l’acquisto della casa, derogando a quanto sin’ora previsto, atteso che il leasing immobiliare ha trovato applicazione principalmente per i beni immobili strumentali: capannoni, uffici, negozi. Si ritiene che con il contratto di locazione finanziaria ad uso abitativo il legislatore abbia voluto costituire una valida alternativa al “rent to buy”, che non ha trovato l’atteso riscontro nella prassi immobiliare vuoi per l’incertezza interpretativa riguardo alla procedura che consente al concedente di rientrare nella piena disponibilità del bene, in caso di inadempimento del conduttore, vuoi per la complessità della normativa, che non ha offerto il dovuto equilibrio delle prestazioni contrattuali.
  • Le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. Dal 1° gennaio 2016, il proprietario di un immobile che ha già usufruito delle agevolazioni fiscali “prima casa”, qualora decida acquistare un’altra abitazione non di lusso (ossia censita nelle categorie catastali A1, A8, e A9), avvalendosi delle stesse facilitazioni fiscali, potrà farlo a condizione, però, che la precedente abitazione sia trasferita (a titolo oneroso o gratuito) entro un anno dal rogito.